IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  lavoratori  di  prima  occupazione  privi di anzianita'
assicurativa  al  1  gennaio  1993  iscritti,  dalla  predetta  data,
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme  di
previdenza  sostitutive  ed esclusive della medesima, la retribuzione
pensionabile e' costituita dalla media delle retribuzioni  imponibili
relative  agli  anni  coperti  da contribuzione assicurativa riferita
all'intera vita lavorativa. Al fine di tener  conto  delle  possibili
variazioni   delle   condizioni   del   rapporto  di  lavoro  per  la
determinazione della retribuzione media pensionabile non  sono  prese
in  considerazione  le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3,
di importo inferiore del 20  per  cento  rispetto  alla  media  delle
retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva,
per  gli  anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua
di commisurazione  della  pensione  alla  retribuzione  pensionabile,
prevista  dai  singoli  ordinamenti.  L'esclusione  del  numero delle
retribuzioni, che  fanno  base  di  calcolo,  non  potra',  comunque,
risultare   superiore   al   25  per  cento  degli  anni  coperti  di
contribuzione.
  2. I criteri  di  cui  al  comma  1  trovano  applicazione  per  la
determinazione  del  reddito  pensionabile  dei  lavoratori autonomi,
privi  di  anzianita'  contributiva  al  31   dicembre   1992,   che,
successivamente  a  tale  data, hanno iniziato l'attivita' lavorativa
con  conseguente  iscrizione  alla  relativa  gestione  previdenziale
dell'INPS.
  3.  Ai  fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti
di cui al presente articolo, si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  3,  comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  503,  rispettivamente   per   gli   iscritti
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle  gestioni
pensionistiche  dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme
di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione.
  4. Per i soggetti di cui all'art. 3  del  decreto  legislativo  del
Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, nella  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  occupati
successivamente  al  31  dicembre  1992  ed  iscritti  alla  relativa
gestione  pensionistica,   ai   fini   della   determinazione   della
retribuzione  pensionabile,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  12,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle
retribuzioni giornaliere ivi previsto fissato nella misura
di 1900.
  5.  Per  gli  iscritti  al  Fondo di previdenza per il personale di
volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, di cui  alla  legge
31  ottobre  1988,  n.  480,  e per gli iscritti all'INPGI, il valore
percentuale di cui al comma 2 e' stabilito nella misura  del  10  per
cento.  L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di
calcolo, non potra', comunque, risultare superiore al  35  per  cento
del numero di anni coperti di contribuzione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare e di emanare i decreti aventi valore di legge  e
          i regolamenti.
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge
          23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale" e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma
          2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per
          il   riordino  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          dipendenti privati e  pubblici,  salvaguardando  i  diritti
          quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
          rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e
          di garantire, in base alla disposizioni di cui all'articolo
          38  della Costituzione e ferma restando la pluralita' degli
          organismi    assicurativi,    trattamenti     pensionistici
          obbligatori  omogenei, nonche' di favorire la costituzione,
          su base volontaria, collettiva o individuale, di  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
              a)-n) (omissis);
               o)   estensione  della  disciplina  dell'assicurazione
          genrale obligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  limitatamente  ai
          lavoratori  di  nuova  assunzione   privi   di   anzianita'
          assicurativa,  con  riferimento  del calcolo della pensione
          alla contribuzione  dell'intera  vita  lavorativa  adeguata
          secondo  i  criteri  di  cui  alla  lettera  h), alle forme
          pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale,
          nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita' e  le
          particolari  caratteristiche  del  rapporto di lavoro delle
          singole categorie; estensione  del  riferimento  all'intera
          vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle
          attivita' iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che
          diano  luogo  a  nuova iscrizione alla rispettiva gestione,
          secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti
          per i lavoratori dipendenti".
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, e  dell'art.
          7,  comma  4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante:
          "Norme per il riordinamento del sistema  previdenziale  dei
          lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma dell'articolo 3
          della legge 23 ottobre 1992, n.  421".
             "Art. 3 (Retribuzione pensionabile). - 5.  Ai  fini  del
          calcolo  dei  trattamenti  pensionistici di cui al presente
          articolo, le retribuzioni di  cui  all'art.  3,  comma  11,
          della  legge  29  maggio  1982,  n. 297, e i redditi di cui
          all'art. 3, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della  legge  2
          agosto   1990,   n.   233,   sono   rivalutati   in  misura
          corrispondente  alla  variazione,  tra  l'anno  solare   di
          riferimento   e   quello  precedente  la  decorrenza  della
          pensione, dell'indice  annuo  dei  prezzi  al  consumo  per
          famiglie  di  operai  ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
          predetti redditi e  retribuzioni  si  applica  altresi'  un
          aumento  di un punto percentuale per ogni anno solare preso
          in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni  e
          dei redditi pensionabili".
             "Art.  7  (Retribuzione  pensionabile). - 4. Ai fini del
          calcolo dei trattamenti pensionistici di  cui  al  presente
          articolo  le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
          ordinamenti sono rivalutate in misura  corrispondente  alla
          variazione  dell'indice  annuo  dei  prezzi  al consumo per
          famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT,  tra
          l'anno  solare  cui le retribuzioni si riferiscono a quello
          precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con
          aumento di un punto percentuale per ogni anno solare  preso
          in  considerazione  ai  fini del computo delle retribuzioni
          pensionabili".
             - Il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n. 2388,
          recante:   "Disposizioni concernenti  l'Ente  nazionale  di
          previdenza   e   di   assistenza  per  i  lavoratori  dello
          spettacolo", all'art. 3 cosi' recita:
             "Art.  3.  -  Sono  obbligatoriamente  iscritti all'Ente
          tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:
              1) artisti lirici;
              2) attori di  prosa,  operetta,  rivista,  varieta'  ed
          attrazioni;
              3)   attori   e  generici  cinematografici,  attori  di
          doppiaggio cinematografico;
              4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;
              5)  direttori,  ispettori,  segretari   di   produzione
          cinematografica, cassieri;
              6) direttori di scena e di doppiaggio;
              7) direttori d'orchestra e sostituti;
              8) concertisti e professori d'orchestra;
              9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
              10) amministratori di formazioni artistiche;
              11)  tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
          stampa;
              12)  operatori  di   ripresa   cinematografica,   aiuto
          operatori  e  maestranze cinematografiche, teatrali e della
          Radio audizioni Italia;
              13)  arredatori,  architetti,  scenografi,  figurinisti
          teatrali e cinematografici;
              14) truccatori e parucchieri;
              15)  macchinisti  pontaroli, elettricisti, attrezzisti,
          falegnami e tappezzieri;
              16) sarti;
              17) pittori, stuccatori e formatori;
              18) artieri ippici;
              19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
             Con decreto  del  Capo  dello  Stato,  su  proposta  del
          Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo
          della iscrizione all'Ente potra'  essere  esteso  ad  altre
          categorie  di  lavoratori  dello spettacolo non contemplate
          dal precedente comma.
             Il consiglio di amministrazione puo' dichiarare  esclusi
          dall'obbligo    dall'iscrizione   all'Ente,   limitatamente
          all'assicurazione  di  malattia,  gli   appartenenti   alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per la loro prevalente attivita',  alla  iscrizione  presso
          altro ente".
             All'art.  3 di cui sopra sono state apportate in sede di
          ratifica, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, le  seguenti
          modificazioni:
              alle  parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
          gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le
          parole: "di qualsiasi nazionalita'";
              alla  categoria  n.  5,  sono   aggiunte   le   parole:
          "segretari di edizione".
              alla   categoria   n.   8   sono  aggiunte  le  parole:
          "orchestrali e bandisti".
              sono aggiunte le seguenti categorie:
               "20) impiegati  amministrativi  e  tecnici  dipendenti
          dagli  enti  e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla
          Radio audizioni  Italia,  dalle  imprese  della  produzione
          cinematografica,  del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
          maschere,  custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli
          enti ed imprese sopra nominati;
               "21) impiegati ed  operai  dipendenti  dalle  case  da
          gioco,  dagli  ippodromi  e  dalle  scuderie dei cavalli da
          corsa e  dai  cinodromi;  addetti  agli  impiati  sportivi;
          dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti".
             -  L'art.  12,  comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
          1420,  recante:  "Norme   in   materia   di   assicurazione
          obbligatoria   per   la  invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
          superstiti gestita dall'ente nazionale di previdenza  e  di
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo" cosi' recita:
             "Art.  12. - L'importo annuo della pensione si determina
          applicando  il  due  per   cento   al   prodotto   ottenuto
          moltiplicando  la retribuzione giornaliera pensionabile per
          il numero complessivo dei contributi giornalieri  effettivi
          e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima
          iscrizione      all'assicurazione      obbligatoria     per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti  e  quella  di
          decorrenza della pensione medesima.
             La  retribuzione  giornaliera pensionabile e' costituita
          dalla media aritmetica delle 540  retribuzioni  giornaliere
          piu'   elevate  tra  quelle  assoggettate  a  contribuzione
          effettiva in costanza di  lavoro  e  quelle  relative  alla
          contribuzione figurativa.
             Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il
          1  gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza
          della  pensione,  le  retribuzioni effettive in costanza di
          lavoro e figurative sono adeguate applicando  alle  singole
          retribuzioni   giornaliere   le   variazioni   medie  annue
          dell'indice del costo della vita,  calcolato  dall'istituto
          centrale  di  statistica  ai  fini della scala mobile delle
          retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il  periodo
          suddetto.
             Qualora   il   numero   complessivo  delle  giornate  di
          contribuzione effettiva in costanza di lavoro e  figurativa
          che   hanno  concorso  al  perfezionamento  del  diritto  a
          pensione sia inferiore a 540, la  retribuzione  giornaliera
          pensionabile  e'  costituita  dalla  media aritmetica delle
          retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni
          corrispondenti   ai   contributi   giornalieri   esistenti,
          effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
             Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo
          della  vita,  di cui al precedente terzo comma, e' indicato
          nell'allegata tabella A.
             Per la determinazione della  misura  delle  retribuzioni
          anteriori  al  1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non
          sia  possibile  accertare  le   retribuzioni   soggette   a
          contribuzione   direttamente   dai  documenti  in  possesso
          dell'ente, come pure ai  fini  della  determinazione  delle
          retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa
          riferimento  ai  contributi  base giornalieri, desumendo da
          questi   le   corrispondenti   retribuzioni    per    mezzo
          dell'allegata  tabella  B,  effettuando l'adeguamento per i
          periodi  successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
             Ai  fini  del  calcolo  della  retribuzione  giornaliera
          pensionabile  non  si  prendono  in  considerazione, per la
          parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori  alla
          penultima  classe  della tabella F, allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.   488,
          aumentata del 5 per cento.
             A  favore  dei  lavoratori dello spettacolo appartenenti
          alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art.  3  del
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 16
          luglio 1947, n. 708, nel testo modificato  dalla  legge  29
          novembre  1952, n. 2388, che possano far valere annualmente
          almeno 50 contributi giornalieri effettivi in  costanza  di
          lavoro  o  figurativi,  sono  accreditati,  di  ufficio, 50
          contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240
          contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultino
          numero, anche le contribuzioni derivanti all'ente nazionale
          di previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello
          spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
             Ad  ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si
          attribuisce una  retribuzione  giornaliera  pari  a  quella
          desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai
          contributi  effettivi  e  figurativi esistenti nell'anno in
          considerazione.
             Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei
          commi  precedenti  negli  anni  in  cui   la   retribuzione
          complessiva  percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i
          criteri previsti dai commi secondo  e  terzo  del  presente
          articolo    superi   la   retribuzione   che   si   ottiene
          moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite  massimo
          della  26a  classe  della tabella F allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
             I  contributi  accreditati   d'ufficio   a   norma   dei
          precedenti   commi   sono   utili   anche   ai  fini  della
          determinazione  del  diritto  a  tutte  le  prestazioni  ad
          eccezione  di  quelle  previste  dall'art.  6, comma terzo,
          dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
             L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti
          norme non puo' essere inferiore a  quello  dei  trattamenti
          minimi  previsti  dalle  norme  vigenti per l'assicurazione
          generale   obbligatoria   per   i   lavoratori   dipendenti
          sempreche'  siano dovuti, ne' superiore all'importo massimo
          delle pensioni liquidabili dall'assicurazione  medesima  in
          corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva.
             Alle  pensioni erogate dall'ente nazionale di previdenza
          e di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo  si
          applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
             Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio
          1976  l'aliquota  indicata  al  primo  comma  del  presente
          articolo e' ridotta all'1,85 per cento".
             -  La  legge  31  ottobre   1988,   n.   480,   recante:
          "Modificazioni   della   normativa  relativa  al  Fondo  di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di   navigazione   aerea",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988.
             - L'art. 3, commi 1 e 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          503, cosi' recitano:
             "Art.  3.  -  1.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre
          1992   possono   far   valere   un'anzianita'  contributiva
          inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile  e'
          determinata  con  riferimento  ai periodi indicati ai commi
          ottavo e quattordicesimo dell'articolo  3  della  legge  29
          maggio  1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi
          che  intercorrono   tra   la   predetta   data   e   quella
          immediatamente precedente al decorrenza della pensione.
             2-3 (Omissis).
             4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei
          confronti  dei  lavoratori  autonomi  iscritti all'I.N.P.S.
          che,   al   31   dicembre   1992,   abbiano   un'anzianita'
          contributiva inferiore a 15 anni".
              -  L'art.  7,  comma 1, del predetto D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  503, cosi' recita: "1. Per i lavoratori  iscritti
          a    forme   di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
          31  dicembre  1992   possono   far   valere   un'anzianita'
          contributiva  inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento
          per  la  determinazione  della  retribuzione  pensionabile,
          stabiliti  dalla normativa vigente alla predetta data, sono
          incrementati dai periodi che intercorrono tra  la  predetta
          data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
          pensione".